Logo ASAND 80

CODICE DEONTOLOGICO

Allegato “B” all’atto rep.n. 50075/13247

“Associazione tecnico scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica – A.S.A.N.D”

Approvato dall’Assemblea dei Soci fondatori in data 24 ottobre 2017
PREMESSA
Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Il Dietista deve considerare sé stesso al servizio del genere umano.

Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

CAPO I. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

SEZIONE I – Aspetti generali
  1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
  2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
  3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 744).
  4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
  5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze.
  6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.
SEZIONE II - Aspetti professionale
Il Dietista impegnato in ambito clinico (per quanto attiene all’elaborazione, formulazione ed attuazione della dieta) deve:
  1. porre al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze;
  2. operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi, sia in regime di dipendenza che in regime libero-professionale;
  3. sapere che l’intervento clinico (stesura del piano dietetico personalizzato sulla base della prescrizione medica) si differenzia dall’intervento di educazione alimentare. Il Dietista infatti esplica l’intervento di educazione alimentare in piena autonomia, senza il vincolo della prescrizione, né della diagnosi del medico secondo i criteri metodologici educativi: individuazione dei bisogni, definizione degli obiettivi, stesura del progetto e verifica del risultato, flessibilità, partecipazione dell’Utente/Utenti al processo educativo;
  4. collaborare attivamente con i membri del team, familiari e caregiver, per attuare il suo ruolo specifico;
  5. possedere una formazione specifica ed un aggiornamento continuo in ambito clinico;
  6. valutare costantemente l’efficacia della sua prestazione. Nel caso di eventuali divergenze circa la prescrizione e/o l’indicazione alla dieta, il Dietista esprime e documenta la sostanza e le motivazioni del proprio disaccordo e persegue la soluzione migliore per il paziente. All’interno delle strutture richiede l’intervento della maggiore professionalità sovraordinata a dirimere il contrasto nell’esclusivo interesse del paziente. Nei casi di dissenso grave e di conflitti insanabili il Dietista si riserva di non attuare l’indicazione prescritta avvalendosi dell’obiezione di coscienza prevista al Capo ID, punto 2 del presente Codice Deontologico.

CAPO II. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ

  1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
  2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basati sulle linee guida nazionali ed internazionali.
  3. Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se: ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto la fonte dell’informazione è indicata le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.
  4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
  5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
  6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.

CAPO III. RESPONSABILITÀ VERSO L'UTENTE/CLIENTE

  1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere al proprio assistito di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui rivolte.
  2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può avvalere dell’obiezione di coscienza.
  3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
  4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.