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Regolamento Organico

REGOLAMENTO GENERALE
Approvato il 24 Ottobre 2017

CAPITOLO. 1

SOCI

Art: 1  – Il socio è tenuto a conoscere lo Statuto di A.S.A.N.D, il Codice Deontologico ed il presente regolamento e si obbliga a rispettarli ed osservarli.

Art. 2 -La domanda di iscrizione all’Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo ed inviata anche con modalita’ telematiche, unitamente alla documentazione richiesta, alla Segreteria Nazionale di A.S.A.N.D. L’accoglimento della domanda è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) certificato o autocertificazione attestante il possesso di titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di dietista previsto dalla normativa vigente:
b) certificazione òwero idonea autocertificazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nel settore all’alimentazione, nutrizione e dietetica in regime di dipendenza o libero-professionale;
e)versamento della quota di iscrizione associativa per l’anno in corso.
La Segreteria Nazionale prowederà a comunicare al richiedente e alla Sezione Regionale, ove istituita, l’inclusione nell’elenco dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 -Il mancato rinnovo del pagamento della quota associativa per due annualità è causa di esclusione del socio, da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.
La quaUfica dL socio si perde anche perrecesso, per esclusione e per decesso.

Art. 4 -Il pagamento della quota di iscrizione annuale nella misura stabilita con cadenza biennale dall’Assemblea Ordinaria dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente al Tesoriere Nazionale secondo quanto disposto dall’art. 10, lettera g, dello Statuto.

CAPITOLO. 2

ORGANI CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – L’Assemblea Ordinaria è convocata annualmente entro il mese di giugno a cura del Presidente o da chi ne fa le veci per deliberare le direttive della gestione e gli indirizzi dell’attività per l’anno in corso ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre agli altri argomenti individuati nell’ordine del giorno.
L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione mentre, in seconda convocazione, non e’ richiesto il raggiungimento di un quorum.

L’assemblea in prima convocazione delibera validamente con la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti. Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea elegge ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità specificate nel regolamento elettorale per l’elezione degli organi centrali dell’associazione. Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con qualsiasi mezzo elettronico purchè sia possibile individuare l’identità dell’associato.
Sono eletti alle cariche sociali i candidati che riportano il maggior numero dei voti, con i criteri di cui al regolamento-elettorale.
In caso di parità di voto si procede con il ballot taggio tra i pari merito. Nel caso che anche questa seconda votazione dia risultato di parità, si preferirà il più anziano di iscrizione all’ASAND.
La presentazione della candidatura implica l’accettazione della carica e la rinuncia alle cariche incompatibili. La canea sociale che durante 11 mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, viene incompatibili .
l’ordine di graduatoria dello scrutinio da chi segue immediatamente l’ultimo eletto.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la maggioranza del 50%  dei presenti che comunque devono rappresentare almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se ass enti o dissenzienti.

Il segretario nazionale cura la trasmissione dei verbali a tutti i soci entro trenta giorni dall’assamblea.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo prowede agli adempimenti di cui all’art. 16 dello Statuto.
Appena eletto è convocato dal componente più anziano di età entro il mese successivo all emblea. Nella sua prima riunione procederà al conferimento delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno e proporzionalmente alla entità Ile attività programmate e approvate in Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo richiedono per essere valide la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata, con almeno una settimana di anticipo, dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario, con ogni mezzo ritenuto idoneo. La riunione del Consiglio Direttivo per l’esame e l’adozione dei bilanci consuntivo e preventivo deve tenersi almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei soci.

Art.7 – Il Revisore dei Conti procede, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Tesoriere dei bilanci consuntivo e preventivo adottati dal Direttivo, al loro esame ed alla redazione della relazione di accompagnamento per l’Assemblea.
Svolge i compiti descritti nell’art. 20 dello Statuto.
Il Revisore dei conti nell’espletamento dei suoi compiti effettua verifiche a campione e può procedere con ispezioni direttamente presso la sede in cui sono conservate le scritture contabili.
Tiene nota in apposito registro di tutta l’attività espletata.

Art. 8 – Il Collegio dei Probiviri procede con la maggiore semplicità di forme, rispettata l’esigenza del contraddittorio.
Prima di ogni decisione deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti invitandoli a svolgere le proprie difese ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri delibera in seduta segreta sull’irrogazione delle sanzioni disciplinari e sulla decadenza.
In caso di accertata violazione degli impegni assunti dall’iscritto ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta.
Nei casi di maggiore gravità può decidere l’espulsione dall’Associazione.
Dà applicazione, nei casi di accertato conflitto di interesse, alla decadenza dalla carica, oltre all’applicazione dell’ adeguata sanzione disciplinare.
Attraverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all’Assemblea da presentarsi entro trenta giorni al Presidente che provvederà ad inserirne l’esame nella prima convocazione utile dell’Assemblea ordinaria.
La gradualità delle sanzioni, in relazione alle violazioni poste in essere, l’autonomia dell’organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari e di decadenza e la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare sono regolamentati nel codice deontologico.
Il Collegio è giudice di Il grado sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di ammissione o esclusione dall’Associazione, a seguito di presentazione di ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l’amichevole composizione, eventuali controversie tra gli iscritti. In tal caso questi possono richiedere l’applicazione delle norme sull’arbitrario irrituale.
Il Presidente cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni.

Art. 9 – Le cariche sociali nonchè l’incarico di componente delle commissioni di studio o di lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 6, lettera n), non sono remunerate.
E’ consentilo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio dell’incarico.
Le spese straordinarie sostenute nel caso di missioni particolari conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti saranno rimborsate nella misura deliberata dal Consiglio stesso.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all’anno.

Appena eletto dal Consiglio Direttivo è convocato dal componente più anziano di eta’ entro il mese successivo all’elezione. Nella sua prima riunione procederà alla nomina di un Coordinatore che redigerà la relazione sulle attività svolte e che provvederà ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo.
Svolge le funzioni di cui all’art. 23 della Statuto.

CAPITOLO. 3

ORGANI DELLE SEZIONI TERRITORIALI SU BASE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Art. 11 – L’assemblea Regionale è costituita dai soci ordinari residenti in una Regione della Repubblica Italiana.
La convocazione dell’assemblea regionale deve awenire mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata e deve precisare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
L’ Assemblea Regionale è regolata dalle stesse norme previste per l’Assemblea Ordinaria Nazionale anche quanto al quorum per la sua validità e per le deliberazioni.
L’Assemblea Regionale elegge ogni 4 anni un Responsabile regionale e un Segretario regionale con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità specificate nel regolamento elettorale per l’elezione degli organi periferici dell’associazione, che cureranno l’attuazione delle deliberazioni degli organi centrali dell’Associazione e promuoveranno iniziative tese a coordinare le attività da svolgere nella Regione stessa. Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o con qualsiasi mezzo elettronico purché
sia possibile individuare l’identità dell’associato.
I verbali delle riunioni, con eventuali allegati, dovranno essere inoltrati alla Segreteria Nazionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

Art.12 – Il Responsabile regionale convoca entro il primo trimestre di ogni anno l’Assemblea regionale per discutere dei problemi locali, formulare proposte da inoltrare ai competenti organi centrali, predisporre iniziative atte a realizzare nella Regione gli obiettivi statutari e le direttive degli organi centrali. In tale assemblea si svolgeranno anche le elezioni per l’eventuale rinnovo delle cariche locali.
Ove necessario l’assemblea potra’ essere nuovamente convocata nel corso dell’anno.
Il Responsabile regionale si rende garante presso il Consiglio Direttivo delle iniziative affidategli nell’ambito della Regione, assicurando su responsabilità personale il mantenimento e la massima diffusione dell’attività scientifica. Nell’attività regionale, farà riferimento alle linee di indirizzo e ai documenti dell’Associazione.

Art.13 – Tutte le attività regionali devono essere concordate con il Consiglio Direttivo dell’Associazione. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni di Responsabile regionale e Segretario regionale, nel rispetto delle indicazioni periodicamente emanate dalla Tesoreria Nazionale. Tali spese dovranno essere dettagliatamente documentate, provvedendo alla compilazione della distinta di rimborso ed allegando alla stessa tutti gli scontrini e ricevute emesse secondo la normativa vigente.
Spese straordinarie, indispensabili alla vita associativa regionale, potranno essere rimborsate se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.14 -Le stesse disposizioni di cui agli arti. 11-13 si applicano anche alle Assemblee provinciali delle sezioni delle Province Autonome ove è prevista la nomina ogni 4 anni di un Responsabile provinciale e un Segretario provinciale.

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